Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 15/07/2003 n. 254

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonchè nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri. 6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la san zione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene. 6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter. 6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti

a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la san zione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno

b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno

c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.».

Art. 18. Oneri finanziari

1. Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le finalità di cui al presente Decreto, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Sirchia, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 334 I (art. 2, comma 1, lettera a) ) Tipologie di rifiuti sanitari e loro classificazione (Elenco esemplificativo) ==================================================================== = Composizione | Tipo rifiuto | Regime giuridico ==================================================================== =

1. Rifiuti a rischio | | infettivo di cui | | all'art. 2, comma 1, |Assorbenti igienici, | lettera d) C.E.R. |pannolini pediatrici e|Pericolosi a rischio 1801030 o 180202 |pannoloni |infettivo |Bastoncini cotonati | |per colposcopia e | |pap-test | |Bastoncini oculari non| |sterili | |Bastoncini oftalmici | |di TNT | |Cannule e drenaggi | |Cateteri (vescicali, | |venosi, arteriosi per | |drenaggi pleurici, | |ecc.) raccordi, sonde | |Circuiti per | |circolazione | |extracorporea | |Cuvette monouso per | |prelievo bioptico | |endometriale | |Deflussori | |Fleboclisi contaminate| | | | | | |Materiale monouso: |vials, pipette, |provette, indumenti |protettivi mascherine, | |occhiali, telini, |lenzuola, calzari, |seridrape, |soprascarpe, camici |Materiale per |medicazione (garze, |tamponi, bende, |cerotti, lunghette, |maglie tubolari) |Sacche (per |trasfusioni, urina |stomia, nutrizione |parenterale) |Set di infusione |Sonde rettali e |gastriche |Sondini (nasografici |per broncoaspirazione, | |per ossigenoterapia, |ecc.) |Spazzole, cateteri per| |prelievo citologico |Speculum auricolare |monouso |Speculum vaginale |Suturatrici |automatiche monouso |Gessi o bendaggi |Denti e piccole parti | |anatomiche non | |vaccini ad antigene | |vivo | |Rifiuti di gabinetti | |dentistici | |Rifiuti di | |ristorazione | |Spazzatura | 1-bis Rifiuti | | provenienti dallo |Piastre, terreni di | svolgimento di |colture ed altri | attività di ricerca e|presidi utilizzati in | di diagnostica |microbiologia e | battereologica C.E.R. |contaminati da agenti |Pericolosi a rischio 180103 o 180202 |patogeni |infettivo |Aghi, siringhe, lame, | |vetri, lancette | |pungidito, venflon, |

2. Rifiuti taglienti |testine, rasoi e |Pericolosi a rischio C.E.R. 180103 o 180202|bisturi monouso |infettivo 2-bis Rifiuti | | taglienti inutilizzati|Aghi, siringhe, lame, | C.E.R. 180101 o 180201|rasoi |Non pericolosi

3. Organi e parti | | anatomiche non |Tessuti, organi e |Rifiuti sanitari che riconoscibili -|parti anatomiche non |richiedono particolari Piccoli animali da |riconoscibili. Sezioni|sistemi di gestione. esperimento C.E.R. |di animali da |Pericolosi a rischio 180103 o 180202 |esperimento |infettivo |Contenitori vuoti di | |farmaci, di farmaci | |veterinari, dei | |prodotti ad azione | |disinfettante, di |

4. Contenitori vuoti, |medicinali veterinari | in base al materiale |prefabbricati, di | costitutivo |premiscele per | dell'imballaggio va |alimenti | assegnato un codice |medicamentosi, di | C.E.R. della categoria|vaccini ad antigene |Assimilati agli urbani 1501: 150101 - 150102 |spento, di alimenti e |se conformi alle

- 150103 - 150104 - |di bevande, di |caratteristiche di cui 150105 - 150106 -|soluzioni per |all'art. 5 del presente 150107 - 150109 |infusione |regolamento |Farmaci scaduti o di |Rifiuti sanitari che

5. Farmaci scaduti o |scarto, esclusi i |richiedono particolari inutilizzabili C.E.R. |medicinali citotossici|sistemi di gestione. 180109 o 180208 |e citostatici |Non Pericolosi |Sostanze chimiche di |scarto, dal settore |sanitario e |veterinario o da |attività di ricerca |collegate, non |pericolose o non |contenenti sostanze |pericolose ai sensi

6. Sostanze chimiche |dell'art. 1 della di scarto C.E.R. |decisione Europea 180107 o 180206 |2001/118/CE |Non Pericolosi I (art. 2, comma 1, lettera a) ) RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO (elenco esemplificativo) ==================================================================== = Denominazione |C.E.R. ==================================================================== = Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di | gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore | sanitario o da attività di ricerca collegate.... |180108 Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di | gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore | veterinario o da attività di ricerca collegate.... |180207 Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da | attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti | sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione | Europea 2001/118/CE.... |180106 Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da | attività di ricerca collegate, pericolose o contenenti | sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione | Europea 2001/118/CE.... |180205 Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.... |180110 Oli per circuiti idraulici contenenti PCB.... |130101 Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati.... |130109 Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati.... |130110 Oli sintetici per circuiti idraulici.... |130111 Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili.... |130112 Altri oli per circuiti idraulici.... |130113 Soluzioni fissative.... |090104 Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa.... |090101 Materiali isolanti contenenti amianto.... |170601 Lampade fluorescenti.... |200121 Batterie al piombo.... |160601 Batterie al nichel-cadmio.... |160602 Batterie contenenti mercurio.... |160603 Allegato III (art. 2, comma 1, lettera m) ) Convalida e verifica dell'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione

1. La convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 Parte I e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità.

 

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